SERVIZIO DPI 2019

SERVIZIO DPI 2019

SERVIZIO DPI 2018 e 2019


Il Servizio si rinnova, con una nuova fornitura una tantum di buone calzature antinfortunistiche, sempre differenziate per Edili in genere e Asfaltisti, in base alle scelte effettuate nel MUT Cassa edile relativo al mese di maggio. Nel 2019 l’investimento nella qualità delle calzature è ancora maggiore per una crescente soddisfazione degli iscritti.

La fornitura è ancora gratuita per le aziende ed i lavoratori in quanto non esiste più dal 2013 un contributo mutualistico per il Servizio – che fino al 2002 era pari allo 0,45% del monte salari e in precedenza era stato dello 0,60% e 0,70% del monte salari – usufruendo ora di fondi propri dell’Ente unico.

Inoltre la fornitura torna ad essere effettuata a cura del fornitore direttamente presso le sedi delle aziende, entro il mese di novembre, in base alle scelte effettuate dall’azienda per ciascun lavoratore relative a:

  • il tipo di calzatura
    •    “S3“ per calzature con lamina e puntale, destinate ai lavoratori edili e stradali che non prevedono attività di asfaltatura,
    •    “HR“ (corrispondente a calzature con certificazione HRI con suola HRO) per calzature anticalore destinate agli addetti ad; attività di asfaltatura
  • il numero di calzatura.

 

Scarica il Regolamento DPI 2019 in PDF.


Criteri di scelta e di uso

Al fine della corretta scelta dei DPI in ottemperanza agli obblighi di legge, riteniamo opportuno precisare che il datore di lavoro è tenuto a consultare il lavoratore o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alla valutazione dei rischi e all’individuazione dei DPI, sulla base delle esigenze di salute di ogni lavoratore. Solo a seguito di tale consultazione il datore di lavoro individuerà e fornirà al lavoratore i DPI più adatti, ivi compresa la fornitura dell’Ente unico relativa alla calzatura antinfortunistica.

Peraltro il datore di lavoro dovrà provvedere per ciascun lavoratore a verificare i pacchetto dei DPI forniti, di cui comunque mantiene tutta la responsabilità, in base a quanto previsto dall’art.77 D.Lgs. n°81/2008, e ad integrarlo in relazione alla propria valutazione rischi ed alle eventuali ulteriori esigenze del lavoro specifico.

I lavoratori utilizzeranno in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione, in relazione alle istruzioni loro impartite dai rispettivi datori di lavoro, dirigenti e preposti, a cui segnaleranno tempestivamente le eventuali carenze.