[AGGIORNATO 12 luglio 2021] NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEL SETTORE EDILE

[AGGIORNATO 12 luglio 2021] NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEL SETTORE EDILE

AGGIORNAMENTO 12 luglio 2021

Al fine di contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro nel settore edile, vennero sottoscritti Protocolli tra le Parti sociali del settore, importanti stazioni appaltanti ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come a voi è noto, rispettivamente nelle date del 19 e 24 marzo uu.ss, dapprima aggiornati il 24 aprile 2020.

Tali accordi che dettero seguito nel settore al Protocollo del 14 marzo u.s. tra Governo, Confindustria e Confederazioni Sindacali individuano regole specifiche e dettagliate per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili ed assegnano all’Ente Scuola Edile-CPT il compito di aiutare imprese e lavoratori nella fondamentale opera di informare correttamente ed efficacemente aziende e lavoratori.

Gli enti nazionali – CNCPT, CNCE e FORMEDIL – perciò produssero unitariamente dei materiali, realizzati con il coordinamento tecnico della CNCPT, che organizzano ed espongono anche graficamente le indicazioni condivise dalle Parti Sociali.

I materiali prodotti sono pensati per un possibile utilizzo, oltreché nella prima fase di emergenza, anche per il proseguo delle attività, e integrati alla luce dei Protocolli per gli ambienti di lavoro, inizialmente allegati al DPCM 26 aprile 2020 poi al al DPCM 11 giugno 2020. Mentre il Protocollo generale per gli ambienti di lavoro è stato aggiornato il 6 aprile 2021, è ad oggi in gran parte ancora vigente il Protocollo cantieri di cui all’allegato 13 dell’ultimo DPCM citato.

In attesa di una sostanziale revisione dei protocolli, che tenga conto della crescente diffusione delle vaccinazioni e dell’evolversi della situazione pandemica, si può fin d’ora ritenere in base a un criterio di gerarchia delle norme che le misure anticontagio e i materiali predisposti sotto ripotati possano adeguarsi a quanto segue:

  • la misurazione della temperatura corporea è un accorgimento non più obbligatorio benché raccomandato nel Protocollo generale, pertanto è opportuno considerarlo tale anche nei cantieri che non hanno caratteristiche aggravanti, pur rimanendo necessario porre attenzione ad eventuali sintomatologie peculiari del Covid-19; inoltre resta obbligatorio registrare gli accessi ai cantieri in funzione della necessità di poter constatare contatti stretti con persone risultate positive;
  • per l’utilizzo delle mascherine in sostanza si farà riferimento al più recente Protocollo generale del 6 aprile 20021 per i soli ambienti chiusi ovvero con ridotta circolazione d’aria e per gli ambienti aperti solamente in caso di assembramenti alla luce dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 giugno; infatti il Protocollo generale prevedeva che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore” salvo poi l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, in vigore dal 28 giugno u.s. attenuare la disposizione indicando “Fermo restando (…) l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;
  • restano inalterati gli altri obblighi previsti nel Protocollo cantieri, quali a d esempio, il frequente lavaggio delle mani, i servizi igienici aggiuntivi per i soggetti esterni (anche eventualmente facendo riferimento a locali esterni almeno) e le sanificazioni di locali comuni e parti di contatto.

Per maggiori informazioni potete avvalervi dei nostri Servizi ANTI-COVID19

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