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Il mondo della progettazione nel settore delle costruzioni ha vissuto in questi ultimi trent’anni una rivoluzione che ha portato a numerosi cambiamenti di approccio e strumenti operativi.
Culmine di questa evoluzione concettuale è il BIM, acronimo di Building Information Modeling, che rappresenta concretamente un approccio del tutto nuovo alla realizzazione e gestione di un’opera.
Pur basandosi sulle tradizionali tecniche di modellazione architettonica tridimensionale, il BIM rappresenta un’evoluzione “intelligente” del classico modello 3D, contiene infatti non solamente le semplici informazioni geometriche di elementi costruttivi e componenti, ma anche tutti i documenti e le informazioni necessarie alla gestione tecnico economica dell’intervento, alla sua realizzazione e alla successiva manutenzione.
Il BIM, ovvero la digitalizzazione del settore delle costruzioni, è centrale per il rilancio del settore edile, infatti è in grado di innovare il settore attraverso l’ottimizzazione dei processi e la interoperabilità degli stessi. Inoltre l’utilizzo del BIM diventerà una scelta obbligata, poiché si sta integrando nella legislazione per i contratti pubblici di tutta l’Europa come previsto dalla Direttiva 2014/24/EU sugli Appalti che incoraggia gli Stati membri ad introdurre il BIM nelle procedure di procurement e ad utilizzarlo per i progetti finanziati dall’Unione Europea a partire dal 2016.
Gran Bretagna e Germania, stanno sviluppando policy legate alla digitalizzazione, con particolare attenzione alla domanda pubblica e ai relativi quadri contrattuali e procedure.
Il 29 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017), che stabilisce le modalità e i tempi di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
L’obbligatorietà del BIM seguirà la seguente tempistica:
– dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
– dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
– dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
– dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
– dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
– dal 2025 per tutte le nuove opere.
Inoltre, il Decreto stabilisce, all’Art. 4, l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di munirsi di strumenti tecnologici in grado di gestire il processo di costruzione e il ciclo vita dei manufatti.
Al di là delle previsioni della normativa sui lavori pubblici, il BIM viene già utilizzato da importanti committenti privati.
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