
09 Set Revisione normativa relativa a Lavori in prossimità di linee elettriche
Articolo 83 D.Lgs.n.81/2008 modificato 5 agosto 2009 – Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.
ALLEGATO IX – NORME DI BUONA TECNICA
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
* UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
* CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
* CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
* CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
* IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
* ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.
Vn (kV) |
DISTANZA MINIMA CONSENTITA (m ) |
≤1 | 3 |
10 | 3,5 |
15 | 3,5 |
132 | 5 |
220 | 7 |
380 | 7 |