
09 Set Norme connesse alla gestione DPI
È di fondamentale importanza ai fini della gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale-DPI, conoscere gli aggiornamenti normativi specifici a partire dal Titolo terzo del Testo unico modificato
estratto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro-D.Lgs. n.81/2008, modificato dal D.Lgs. n.106/2009 in vigore dal 20 agosto 2009
Art. 74 – Definizioni
1. Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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Art. 75 – Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Quanto indicato all’articolo 75 comporta che i DPI non sono la soluzione a tutti i problemi di sicurezza, ma che la sicurezza si realizza soprattutto con attrezzature e mezzi di protezione collettiva più sicuri e una organizzazione del lavoro più efficace; ad esempio:
– per prevenire il rischio di esposizione al rumore o alle vibrazioni è più efficace utilizzare apparecchi che hanno una minore emissione rispetto al solo impiego di cuffie antirumore o guanti antivibranti. – per prevenire il rischio di punture è più efficace la pulizia del luogo di lavoro rispetto al solo utilizzo di una calzatura antiperforazione; – per prevenire il rischio di caduta di materiale dall’alto è più efficace allestire mantovane parasassi sui luoghi di passaggio degli operai e coperture solide sui posti fissi di lavoro che indossare solo un elmetto. Tuttavia taluni DPI sono pressoché sempre necessari per prevenire rischi residui, quali: – calzature antinfortunistiche; – elmetto. |
Art. 76 – Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
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Quanto previsto dall’articolo 76 motiva la scelta del CPTLucca di fornire dispositivi che abbiamo ottime caratteristiche di indossabilità ed efficacia. |
È in ogni caso necessario che il Datore di lavoro verifichi attentamente la rispondenza dei DPI alle necessità, in considerazione del contesto specifico e delle specificità delle macchine utilizzate. |
Art. 77 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Quindi la fornitura del CPTLucca deve essere verificata e integrata in base alla valutazione dei rischi specifici a cura del Datore di lavoro.
Si ricorda che chi lavora nei cantieri edili ha solitamente bisogno di calzature S1P o S3, mentre chi esegue lavori di asfaltatura ha necessità di calzature HRO-HI. |
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4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento é indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Si noti che per i dispositivi che proteggono l’udito e per i DPI di 3^categoria è necessario un addestramento specifico.
In base al D.Lgs. n.475/1992 sono DPI di 3^categoria “i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente”. Quindi a titolo esemplificativo: · Non sono DPI di 3^categoria le calzature antinfortunistiche. · Sono DPI di 3^categoria i dispositivi anticaduta e più in generale i DPI “salvavita”. |
Art. 78 – Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Ciascun Lavoratore è tenuto ad utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione,in relazione alle istruzioni loro impartite dai rispettivi Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, a cui segnaleranno tempestivamente le eventuali carenze. |
Ad integrazione di quanto sopra è importante mettere in evidenza anche quanto previsto dal D.Lgs. n.475/1992 e dalla Direttiva comunitaria CEE 89/686 per quanto concerne la durata dei Dispositivi di Protezione Individuale-DPI.
estratto dal D.Lgs. n.475/1992 s.m.i.
Art. 12 – Marcatura CE
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’allegato IV, è costituita dalla sigla CE.
2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall’articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione.
3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.
4. è vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.
estratto dalla Direttiva CEE 89/686
2.4. DPI soggetti a invecchiamento
Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.
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In relazione a quanto sopra, per verificare la durata dei DPI è importante effettuare i seguenti controlli:
· Verificare l’eventuale scadenza o comunque durata prevista riportata nel Libretto-Nota informativa del DPI · Individuare la data di inizio di utilizzo · Conservare le istruzioni specifiche del produttore · Verificare lo stato di usura del DPI, tenendo conto delle indicazioni nel Libretto-Nota informativa · Sostituire il DPI entro il termine di durata, in base alla data indicata nel DPI e alle condizioni di usura. |
NOTA– Corde e imbragature: hanno una durata massima di 10 anni, se correttamente conservati, salvo indicazione più stringenti del produttore;– Calzature di sicurezza: la durata normalmente è determinata dall’usura; – Elmetto di cantiere: normalmente i produttori consigliano la sostituzione entro 2 o 3 anni; il casco fornito nel 2009 e per i nuovi assunti nel 2010 dal CPTLucca ha durata di 5 anni, in relazione ai particolari materiali impiegati, a condizione che venga correttamente utilizzato e depositato lontano da sbalzi eccessivi di temperatura. |
ATTENZIONE:in relazione a quanto sopra, non conservare il casco sul lunotto della macchina o in prossimità di fonti di calore! |