LA PATENTE OBBLIGATORIA PER LAVORARE NEI CANTIERI

LA PATENTE OBBLIGATORIA PER LAVORARE NEI CANTIERI

Il 1 OTTOBRE 2024 entra in vigore la PATENTE DI CANTIERE

Il 18 settembre 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Decreto n. 132, che regolamenta il conseguimento della PATENTE per TUTTE le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri.

Il 23 settembre sono state approvate le Istruzioni operative dell’I.N.L

Indice

1. Soggetti interessati

La Patente è obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese – non solo edili – e i lavoratori autonomi che lavorano fisicamente nei cantieri.

Sono comprese:

  • le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da altri Stati. Se provenienti da altri Stati membri dell’UE devono presentare un’autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente alla Patente. Se extra UE devono presentare un’autocertificazione comprovante il riconoscimento del documento equivalente secondo la Legge italiana

Sono esclusi:

  • coloro che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso di certificazione SOA di classe III o superiore.

Sono coinvolti anche i Committenti o i Responsabili dei lavori che sono tenuti a verificare il possesso della Patente da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi con un punteggio superiore a 15 e senza provvedimenti di sospensione.

2. Requisiti necessari per la Patente

 AutocertificazioneDichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
Completamento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008. 
Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido. 
Disponibilità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Certificazione di regolarità fiscale – art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente 
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

3. Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il rilascio della patente deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La domanda può essere presentata dal rappresentante legale dell’impresa o dal lavoratore autonomo attraverso SPID o CIE. È possibile delegare la richiesta a consulenti del lavoro o altri professionisti qualificati.

L’accesso al portale richiede l’identificazione del soggetto e la domanda può essere presentata anche da un soggetto delegato.

4. Modalità di rilascio e di revoca della Patente

La Patente viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Patente è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti per l’ottenimento della Patente; una nuova Patente potrà essere richiesta decorsi dodici mesi dalla revoca.

5. Sistema di punteggio

La Patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti.

La Patente permette l’incremento dei crediti sulla base di vari criteri, tra cui:

  • l’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio,
  • l’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO 45001, certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
  • l’asseverazione di un M.O.G. da parte di un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale, secondo la norma UNI 11751-1
  • investimenti nella formazione aggiuntiva dei lavoratori,
  • consulenza di Organismi Paritetici nei cantieri con esito positivo,
  • l’adozione di tecnologie avanzate per la sicurezza e la salute dei lavoratori in base a protocolli delle Parti sociali.

6. Decurtazione dei punti e sospensione della Patente

Il sistema prevede un meccanismo di decurtazione dei crediti in base a violazione della normativa sulla sicurezza, con un punteggio iniziale di 30 crediti che può arrivare a 100. Ogni violazione comporta la perdita di un certo numero di crediti, come l’omessa elaborazione del DVR (5 crediti) o la mancata formazione (2 crediti). Con meno di 15 crediti non si può lavorare in cantiere (salvo completamento dei lavori qualora il valore dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% del valore dei lavori).

In caso di incidenti sul lavoro gravi (come infortuni mortali o invalidità permanenti), l’Ispettorato può sospendere cautelativamente la Patente fino a 12 mesi. È possibile presentare ricorso contro tale sospensione entro 30 giorni.

7. Sanzioni

Operare in un cantiere senza Patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di €6.000. Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Il Committente o il Responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente è soggetto a una sanzione pecuniaria da €711,92 a €2.562,00

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della Patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare è comunque possibile presentare tramite modello AUTOCERTIFICAZIONE – vedi PULSANTE sotto -, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024

Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni operative approvate il 23 settembre 2024 dall’I.N.L.