Aggiornamento testo unico sicurezza lavoro

Aggiornamento testo unico sicurezza lavoro

Già in vigore dal 20 agosto 2009.

Sono state pubblicate su Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2009 la Legge n.88/2009 e il 5 agosto 2009 il D.Lgs. n.106/2009, che contengono “disposizioni integrative e correttive” del D.Lgs. n.81/2008, ovvero del cosiddetto Testo unico della sicurezza sul lavoro. Molte sono le modifiche intervenute, la maggior parte delle quali sono già entrate in vigore. Vi mettiamo al corrente di alcune delle novità più significative in ordine organizzativo e operativo, senza entrare in merito a questioni sanzionatorie o di carattere giuridico: unica eccezione la sospensione dell’attività imprenditoriale che vi illustriamo per le conseguenze che può avere anche in ambito organizzativo.

Per ultima versione Testo unico Sicurezza del lavoro:
Sicurezzalavoro

NOVITÀ E AGGIORNAMENTI DI CARATTERE GENERALE

Sospensione attività imprenditoriale

Il correttivo stabilisce che a seguito di un’ispezione nei luoghi di lavoro i lavoratori non iscritti nei documenti di rito dell’azienda superano il 20% di quelli presenti nel luogo di lavoro, l’impresa viene immediatamente sospesa dalle attività.

La sospensione dell’attività imprenditoriale avverrà anche per le seguenti gravi e reiterate violazioni:

  • mancata elaborazione documento di valutazione dei rischi;
  • mancata elaborazione Piano di Emergenza ed Evacuazione;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione servizio di prevenzione e protezione e nomina RSPP;
  • mancata elaborazione POS;
  • mancato fornitura DPI contro le cadute dall’alto*;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto*;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno pareti scavi*, fatte salve le prescrizioni della relazione tecnica;
  • lavori in prossimità di linee elettriche*;
  • presenza di conduttori nudi in tensione*;
  • mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti – impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale.
  • mancata notifica agli organi di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

*) se necessari ovvero in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee

Per reiterate violazioni si intende quando nei cinque anni successivi alla commissione di violazione oggetto di prescrizione dell`organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Idoneità imprese e autonomi – Patente a punti per l’edilizia

Viene istituito uno strumento – la cosiddetta Patente a Punti per la sicurezza nei cantieri – che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Tale strumento sarà regolamentato con un successivo Decreto del Presidente della Repubblica.

Organismi paritetici territoriali e Modelli di organizzazione e gestione

Gli Organismi paritetici territoriali, quale il CPTLucca, oltre a supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, effettuare sopralluoghi con personale competente ed essere di riferimento in merito a controversie riguardanti eventuali controversie sui diritti di rappresentanza e formazione, su richiesta delle imprese, potrenno asseverare l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. Si attendono però le procedure semplificate con decreto dal Ministero del lavoro.

DVR e Data certa

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l’idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, è sufficiente ad attestare la certezza della data la sottoscrizione congiunta del documento da parte di: Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico competente.

Infine per le imprese di nuova costituzione il DVR dovrà essere elaborato entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività.

Il DVR è anche documento essenziale ai fini del riconoscimento degli elementi di idoneità tecnico professione.

Rischi da interferenza e redazione del DUVRI

La predisposizione nell’ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente non è prevista per i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori. In ogni caso nei cantieri il PSC sostituisce e adempie all’obbligo del DUVRI.

Valutazione stress lavoro correlato

La Valutazione dello stress da lavoro correlato decorre dalla elaborazione delle attese indicazioni della Commissione consultiva e, comunque, in assenza di queste, entro il 1° agosto 2010.

Comunicazione dati degli infortuni

L’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno diventerà effettivo solamente quando sarà emanato l’apposito decreto ministeriale attuativo.

Sorveglianza sanitaria

La Visita medica preventiva in fase preassuntiva è consentita e nel caso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitariaIl Datore di lavoro invita direttamente ciascun Lavoratore ai rispettivi accertamenti sanitari.

Entro il 31 dicembre 2009 saranno rivisitate le modalità di accertamento tossicodipendenza e alcol dipendenza, ancora obbligatorie per tutti i lavoratori maggiormente esposti.

In caso di inidoneità sanitaria a svolgere le proprie mansioni, al lavoratore saranno affidate ove possibile altre mansioni, equivalenti o inferiori, garantendogli il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.


NOVITÀ E AGGIORNAMENTI NELL’AMBITO DEI CANTIERI

Committente o Responsabile lavori

Il Responsabile dei lavori torna ad essere soggetto “facoltativo”, non sarà necessariamente il Progettista o il Direttore dei lavori, ma scelto e delegato dal Committente limitatamente all’incarico che gli conferisce.

Il Committente o il Responsabile dei lavori deve tenere in considerazione quanto stabilito dal Coordinatore nel PSC e nel Fascicolo.

Nomina dei Coordinatori in materia di sicurezza e nuovi compiti

Innanzitutto si osserva che il Coordinatore per la sicurezza non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie esecutrici o un suo dipendente o l’RSPP, salvo nel caso in cui la Committenza coincide con l’Impresa esecutrice.

Nuova casistica di obbligatorietà di nomina dei Coordinatori:

  • Coordinatore per la progettazione in caso si debba prevedere la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici, solo per lavori autorizzati con Permesso di costruire o di importo uguale o superiore a €100.000,00;

  • Coordinatore per l’esecuzione sempre obbligatoria in caso si debba prevedere la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici; nei lavori in cui si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici non soggetti a Permesso di costruire o comunque di importo inferiore a €100.000,00, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori elaborà anche PSC e Fascicolo (altrimenti spettanti a Coord. Progettazione).

Il Coordinatore per la progettazione, deve anche sostenere il Committente o il Responsabile dei lavori nell’applicazione dell’obbligo di determinazione della congruità dei tempi nel rispetto delle misure generali di tutela.

Idoneità tecnico-professionale Imprese e Autonomi – Ruolo dell’impresa affidataria

Nel caso di opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari(allegato XI), il Committente o il Responsabile dei lavori è tenuto ad acquisire dalle imprese esecutrici almeno:

1.     iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente tipologia appalto;

2.     DVR, riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, DPI, incaricati sicurezza e  emergenze, lavoratori (libro matricola), loro formazione e idoneità sanitaria;

3.     dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;

4.     dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

5.     dichiarazione dell’Organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa edile;

6.     DURC;

dai lavoratori autonomi almeno:

1.     iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente tipologia appalto;

2.     documentazione conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali;

3.     elenco DPI in dotazione;

4.     attestati formazione prevista;

5.     certificati idoneità sanitaria prevista;

6.     DURC.

Nel caso di opere di entità inferiore a 200 uomini-giorni, senza rischi particolari, il Committente o il Responsabile dei lavori è comunque tenuto ad acquisire dalle imprese esecutrici almeno:

1.     certificato CCIAA;

2.     DURC;

3.     autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato;

4.     autocertificazione possesso DVR;

dai lavoratori autonomi almeno:

1.     certificato CCIAA;

2.     DURC;

3.     autocertificazione conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali, DPI specifici, incarichi sicurezza, formazione prevista, idoneità sanitaria specifica prevista.

Anche l’Impresa affidataria è soggetta a verifica di Idoneità tecnico-professionale e dovrà verificare l’Idoneità tecnico-professionale delle Subappaltatrici e dei Lavoratori autonomi.

PSC e Costi per la sicurezza

Il PSC torna a comprendere la valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere con riferimento a: area di cantiere, organizzazione cantiere, lavorazioni, interferenze; ad esclusione dei rischi propri specifici dell’attività dell’impresa – “uomini e mezzi” – che il datore di lavoro indicherà nel POS.

I Costi per la sicurezza rimangono quelli degli apprestamenti e delle procedure previste nel PSC, delle misure preventive, protettive e di coordinamento per lavorazioni interferenti, degli impianti di terra e di protezione, di tutti i mezzi e servizi di protezione collettiva; misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il correttivo precisa in più che l’Impresa affidataria corrisponde alle Imprese esecutrici senza alcun ribasso gli eventuali oneri della sicurezza sostenuti.

Somministrazione alcolici

È stato ampliato il divieto di somministrazione alcolici a tutti i cantieri temporanei e mobili, oltre ai lavori in quota

Viabilità cantiere

Si pone particolare attenzione a lasciare gli ambienti di lavoro privi di ingombri o buche non protetti o altri impedimenti alla corretta viabilità e alla eventuale necessità di evacuazione.

Ponteggi metallici

È stato ripristinato il distacco massimo dell’intavolato del piano di calpestio del ponteggio dalla muratura di 20 cm, senza distinzione se trattasi di finiture o altre lavorazioni.

Lavori su lucernai, tetti e coperture

Si richiama la necessità di predisporre misure di protezione collettiva per i lavori in prossimità di lucernai, tetti e coperture, oltre a confermare l’obbligo che questi abbiano una resistenza tale da garantire il peso degli operai e dei materiali d’impiego.

GLOSSARIO SIGLE

CCIAA

Camera di Commercio (…)
DPI Dispositivi di Protezione Individuale

DVR

Documento Valutazione Rischi

DURC

Documento Unico di Regolarità Contributiva

DUVRI

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS

Piano Operativo di Sicurezza

RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP

Resposnabile Servizio Prevenzione e Protezione